L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’INCENTIVO
Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica o nel secondo caso il soggetto privato.
REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
Le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria devono avere un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma UNI EN 16147.
SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE
Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:
- smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
- spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
CALCOLO DELL’INCENTIVO
Per l’intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, l’incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:
Capacità dell’accumulo | Incentivo massimo |
V > 150 litri | 700,00 € |
V < 150 litri | 400,00 € |
L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO
– certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– copia delle fatture e dei bonifici e delle ricevute dei bonifici delle spese ammissibili;
– documentazione fotografica attestante l’intervento con un numero minimo di 5 foto riportanti:
- vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
- vista d’insieme dei generatori sostituiti e installati;
- la targa dei generatori installati.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
– certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento;
– dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.
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